(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  al  Bollettino  Ufficiale
           della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  23-8634  del  29
marzo 2019; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: «Disciplina delle  procedure,  delle
modalita' e dei tempi per l'esecuzione dei  controlli  sugli  atti  e
sulla gestione delle Agenzie territoriali per la casa  del  Piemonte,
in attuazione  dell'art.  38,  comma  9,  della  legge  regionale  17
febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)». 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 38, comma  9,  della
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di  edilizia
sociale), disciplina  le  procedure,  le  modalita'  e  i  tempi  per
l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle  Agenzie
territoriali per la casa (ATC) da parte della Giunta regionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale n.  3/2010
e' soggetta a controllo la gestione delle ATC, al fine di  accertarne
la produttivita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n.  3/2010
sono soggetti a controllo i seguenti atti delle ATC: 
    a) gli statuti; 
    b) le dotazioni organiche del personale dipendente, limitatamente
alla consistenza numerica del medesimo; 
    c) i regolamenti su cui la Regione impartisce appositi indirizzi. 
  4. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n.  3/2010
sono disciplinate le procedure finalizzate al piano di  recupero  dei
disavanzi di gestione delle ATC. 
  5. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 3/2010,
e' stabilito il  limite  minimo  della  quota  parte  dei  canoni  di
locazione annualmente incassati dagli enti gestori del patrimonio  di
edilizia sociale, eccedente i costi generali di  amministrazione,  di
manutenzione ordinaria e  fiscali  che,  a  titolo  di  rimborso  dei
finanziamenti, rimane nella disponibilita' degli enti gestori  ed  e'
destinata alle finalita' indicate dalla medesima disposizione.