(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-8634 del 29 marzo 2019; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disciplina delle procedure, delle modalita' e dei tempi per l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte, in attuazione dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)». (Omissis). Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 38, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina le procedure, le modalita' e i tempi per l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) da parte della Giunta regionale. 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 e' soggetta a controllo la gestione delle ATC, al fine di accertarne la produttivita'. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 3/2010 sono soggetti a controllo i seguenti atti delle ATC: a) gli statuti; b) le dotazioni organiche del personale dipendente, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo; c) i regolamenti su cui la Regione impartisce appositi indirizzi. 4. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 sono disciplinate le procedure finalizzate al piano di recupero dei disavanzi di gestione delle ATC. 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 3/2010, e' stabilito il limite minimo della quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dagli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali che, a titolo di rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilita' degli enti gestori ed e' destinata alle finalita' indicate dalla medesima disposizione.